La famiglia, l’impresa e il patrimonio sono i tre elementi caratterizzanti un Passaggio Generazionale; essi diventano al tempo stesso i suoi punti di forza, così come la causa di un suo eventuale insuccesso nel caso in cui non si riesca ad evitare la “sovrapposizione istituzionale” fra gli stessi.
Occorre essere bravi a fondere insieme le loro esigenze rispettando sempre i confini del loro perimetro naturale, come abbiamo ben spiegato nel precedente articolo.
Oltre alla clausole statutarie e ai patti sociali e parasociali, anche la società semplice può essere molto utile nell’impostare le relazioni impresa-famiglia-patrimonio, essendo un ottimo strumento alternativo alla sfera privata e alle società commerciali e salvaguardando allo stesso tempo il patrimonio che i familiari vi conferiscono.
Società Semplice: di nome e di fatto
La società semplice è già da diverso tempo un istituto giuridico utilizzato per la protezione patrimoniale e la pianificazione successoria.
Rappresenta la forma più elementare di società di persone e si caratterizza per la sua flessibilità, riservatezza (benché parziale) e malleabilità, caratteristiche che ne fanno uno strumento ottimale per la gestione di aziende familiari, assicurando la continuità d’impresa e la blindatura delle partecipazioni societarie nell’ottica di un controllo mantenuto all’interno della famiglia.
Tanto da essere stata usata per gestire imprese, patrimoni e successioni di famiglie facoltose e articolate, come nel caso della famiglia Agnelli.
Nel 1984 nasce una società semplice che vide tra i fondatori, oltre ad altri soci, Gianni e Umberto Agnelli e che fu chiamata Dicembre.
Una società che oggi è il contenitore del patrimonio degli Agnelli-Elkann e dalla quale si dipana la ragnatela di partecipazioni che hanno portato John Elkann a controllare un impero da 62 miliardi.
Molti pregi e pochi difetti
Il maggior pregio della società semplice sta proprio nella sua semplicità, sia per quanto attiene alla costituzione che al funzionamento.
Una prassi consolidata, pur rischiando una piccola ammenda, omette l’iscrizione della S.S. alla Sezione speciale del Registro Imprese, con l’obiettivo di garantire l’anonimato dei soci, dato che l’omessa iscrizione non incide né sull’esistenza della società, né sulla sua regolarità e sulla disciplina ad essa applicabile, ed in considerazione del fatto che – in questo caso – l’iscrizione è da effettuarsi su impulso dei soci.
L’atto costitutivo non è soggetto a formalità particolari, ma è richiesta almeno la forma scritta a seconda dei beni conferiti nella società.
Il funzionamento della società semplice si presenta molto snello: al pari delle altre società di persone non ha organi societari, dato che la legge non prevede l’assemblea dei soci. Per modificare l’atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, è necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo stesso.
Nella società semplice l’elemento intuitu personae è centrale e questo ne fa uno strumento particolarmente apprezzato quando viene utilizzata come holding, laddove la stabilità e l’immodificabilità della governancesia un obiettivo primario rispetto ad altri, dato che la regola è la necessità del consenso unanime per ogni tipo di decisione.
In questo modo, la società semplice offre una garanzia, sia per la stabilità dei suoi assetti societari, sia per quanto concerne il suo patrimonio (mobiliare e immobiliare), dal momento che, ponendo il consenso come regola generale, si blinda l’ingresso a nuovi soci o ad operazioni di dismissione/acquisto di beni che non siano gradite a tutti.
Tuttavia, questa notevole rigidità ben può essere modulata, sia con appropriate clausole statutarie, sia con la possibilità di modellare autonomamente la liquidazione delle quote societarie.
In che modo questa rigidità diventa flessibile?
Le quote possono essere liquidate in base al valore del capitale apportato, anziché a quello di mercato.
Si può impedire agli eredi di entrare nella compagine sociale (clausola di consolidazione), piuttosto che consentire il trasferimento delle quote del defunto ad alcuni di loro e non ad altri.
Si può limitare la responsabilità societaria ad un solo socio o ad alcuni di essi, così come è possibile, attraverso lo statuto societario, destinare ruoli operativi ad uno o ad alcuni soci escludendo gli altri (è ciò che ha fatto Gianni Agnelli con il nipote John Elkann).
In ambito di Passaggio Generazionale, si può prevedere la limitazione del trasferimento delle quote sociali solo ad alcuni eredi “pilotando” di fatto la successione del patrimonio.
In un Passaggio Generazionale progettato qualche mese fa abbiamo intestato al padre e ai figli tutte le quote della società semplice, limitando la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria solo al padre: mentre quest’ultimo decide tutto a suo piacimento (assumendo tutti i rischi) e gode di tutte le rendite generate i figli, alla sua morte, si trovano già un patrimonio assegnato, senza “passare” dalla successione!
Il cliente aveva ancora un’altra esigenza: designare fin da subito uno dei figli quale futuro amministratore di una società partecipata (chiamiamola Edera Srl) dalla società semplice.
Ogni desiderio è un ordine, diceva qualcuno.
Ho consigliato al padre di cedere in donazione al figlio prescelto la nuda proprietà delle sue quote di Edera Srl, mantenendosi l’usufrutto.
Così facendo lui resta il socio amministratore e nel contempo designa il suo successore mettendolo già in condizione, alla sua morte, di subentrare al comando della società Edera Srl tramite l’acquisizione del pacchetto di maggioranza.
In questo modo il padre, grazie alla società semplice, ha tolto il controllo di Edera dalla sua successione, garantendone il Passaggio Generazionale secondo il suo desiderio.
Ma la quota è aggredibile?
Nasce poi un altro dubbio al cliente: visto che è una società di persone cosa rischiano i soci come responsabilità patrimoniale?
Dato che i soci esistenti non possono essere sostituiti, se non con il consenso unanime, le quote delle società semplice non possono essere oggetto di esecuzione forzata durante la vita della società.
Il creditore particolare del socio può chiederne però la liquidazione se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, ma non è ammesso il pignoramento della stessa, ovviamente purchè le quote non siano liberamente trasferibili.
Per questo motivo abbiamo affiancato il cliente anche nella redazione dello statuto specificando bene la NON trasferibilità delle quote sociali se non con il consenso unanime di tutti i soci.
In buona sostanza, con la società semplice possiamo guidare il passaggio generazionale di un’azienda e al contempo tutelare il patrimonio: doppio vantaggio per soggetti che fanno parte della stessa famiglia!
La società semplice è appetibile anche dal punto di vista fiscale
Una volta tranquillizzato sulla protezione del patrimonio della società semplice, ecco l’ultima domanda di ogni cliente: ma fiscalmente mi conviene? Indubbiamente si.
Va subito ricordato che, a differenza delle altre società (di persone e di capitali), la società semplice non è soggetto passivo IRAP, e alla stessa non è applicabile la disciplina delle società di comodo.
Nell’ipotesi di cessione di immobili, la plusvalenza che si genera sarà esente da imposta se la vendita viene effettuata dopo 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione, dato che si configura come un reddito diverso al pari di una persona fisica che agisce non in regime d’impresa.
La società semplice con attività immobiliare è, inoltre, ammessa a fruire delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Dulcis in fundo…
Ogni socio, ovviamente, presta molta attenzione anche alla tassazione degli utili distribuiti dalla società partecipata.
Il reddito prodotto dalla società semplice è imputato per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dall’effettiva percezione (principio di trasparenza e di competenza).
La Legge di Bilancio 2020 ha generato un vantaggio in termini tributari, nell’attività di investimento in partecipazioni all’interno di una società semplice, come nel caso sopra esposto in merito alla partecipazione della società semplice nella Edera Srl.
Lo stesso prevede che gli utili percepiti dalla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (nel nostro caso Edera Srl), con conseguente applicazione del loro regime fiscale.
Il regime impositivo dipende dunque dalla natura dell’imposta e dalla qualità del socio.
Per i soggetti IRES, come Edera Srl, la quota degli utili della società semplice a loro imputabile è pari al 5% dei dividendi, (il 95% viene quindi escluso dalla formazione del reddito complessivo per il regime Pex).
I soci persone fisiche invece scontano ora una tassazione del 26% tramite l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta.
Posto che una società semplice, partecipata da una Srl e da una persona fisica al 50% ciascuna, distribuisce dividendi per 1.000, in soldoni il socio Srl tasserà solo 25 (5%) dei 500 percepiti mentre la persona fisica su 500 pagherà solo il 26%, al contrario di prima quando si vedeva costretta ad applicare a quel dividendo le aliquote progressive IRPEF per scaglioni.
Il Passaggio Generazionale non è un progetto semplice, ma questo è un modo per renderlo tale!